AL CONSUMATORE FINALE SPETTA L'AZIONE DI RECUPERO DELLE ACCISE PROVINCIALI SULL'ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE PAGATE AL FORNITORE DELL'ENERGIA ELETTRICA • Di alfredo Tachetti





23.12.2020



Non troppo tempo fa lo Studio Legale Bacalini Tacchetti informava le proprie imprese clienti che la Corte di Cassazione aveva tracciato un quadro sufficientemente chiaro circa la illegittimità delle addizionali sulle accise provinciali introdotte dall'art. 6 c. 3 del D.L. 511/88.

Nelle pronunce degli Ermellini, in contenziosi che vedevano di fronte il consumatore finale e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, la illegittimità delle accise provinciali veniva ravvisata nella loro incompatibilità con la Dir. n. 2008/118/CE e nell'interpretazione fornita della stessa da parte della Corte di Giustizia Europa.

In vero, la Corte di Cassazione in tutte le sue pronunce ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria dello Stato respingendo la domanda di restituzione proposta dal consumatore finale, rendendo però chiaro il principio di diritto secondo cui l'azione di recupero delle accise provinciali (dichiarate illegittime) spetta al consumatore finale , non nei confronti dell'Amministrazione statale, bensì nei confronti del fornitore di energia elettrica.

Su questo solco si è inserita l'azione dello Studio Legale Bacalini Tacchetti in favore di una sua importante impresa cliente. Un contenzioso di breve durata, circa sei mesi, che ha permesso alla cliente di vedersi riconosciuta la restituzione di tutte le accise indebitamente pagate nelle annualità 2010-2011 (le uniche non ancora prescritte) per il considerevole importo di oltre 120.000 Euro.

Con soddisfazione, dunque, lo Studio Legale Bacalini Tacchetti ha ottenuto una delle primissime pronunce di merito favorevoli in Italia sulla questione, contribuendo ad aprire le porte al riconoscimento di un diritto delle imprese fino a qualche tempo fa privo di tutele.