Breve commento alla sentenza di Cassazione 27.07.2017





Avv. Alfredo Tachetti





Con apprezzabile sforzo ermeneutico volto al contemperamento degli interessi – entrambi pubblicistici - perseguiti sia dalla legge Penale che dalla Legge Fallimentare, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37439 depositata in cancelleria il 27 luglio 2017, apre uno spiraglio – e forse di più – al riconoscimento della legittimazione del Curatore Fallimentare a proporre: istanza di riesame ex art. 321 CPP del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, istanza di revoca della stessa misura ex art. 322 CPP, nonché ricorso per Cassazione ex art. 325 CPP.


E' noto, infatti, come molte Procure siano solite sollecitare ed ottenere dai Tribunali provvedimenti di sequestro ex art 321 CPP a carico del debitore che abbia ad esempio, omesso il pagamento dell'imposta IVA nel periodo ante fallimento, o, piuttosto, che abbia commesso fatti di bancarotta fraudolenta, estendendo la misura cautelare ai cespiti attivi del fallimento, ivi comprese le giacenze del conto corrente intestato alla Curatela.


La Suprema Corte di Cassazione con vari arresti di questi ultimissimi anni (n. 50116/2015 Sez V^; N. 23388/2016 Sez. 3^ e n. 31457/2016 Sez. 3^), tutti ispirati alla Sentenza emessa a Sezioni Unite n. 11170/2014 ha sempre negato la legittimazione del Curatore a ricorrere contro la misura cautelare per ottenerne il riesame o la revoca, senza in alcun modo distinguere tra sequestro funzionale alla confisca facoltativa e sequestro funzionale alla confisca obbligatoria, né – sotto diverso profilo – tra misura cautelare intervenuta prima del fallimento e misura, invece, intervenuta dopo la sua dichiarazione, allorquando le funzioni gestorie del Curatore previste dalla Legge Fallimentare nell’interesse del Ceto dei Creditori, sono già in essere.


Orbene, la sentenza in esame che ha ad oggetto proprio un caso di sequestro del conto corrente intestato alla Curatela – partendo, invero, da Cass. a Sez. Unite n. 29951/2004 che in ipotesi ammette la legittimazione del Curatore – afferma il seguente principio di diritto: il giudice deve apprezzare nel caso concreto il diritto e l’interesse del curatore fallimentare all’impugnativa delle misure cautelari reali, avuto riguardo alla specialità delle norme fallimentari, da un lato, ed alle specialità delle norme penali dall’altro e formulando di volta in volta un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi anche tenendo conto del principio della prevenzione.


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